
Testo dell’Accordo fra il
“Re del Hijaz e Khadim al-Haramayn as-Sharifayn, l’Emiro Feisal Ibn al-Hussein al-Hashemi e il Presidente dell’Organizzazione Sionista Mondiale Dr. Chaim Weizmann”
3 Gennaio 1919.
Sua Altezza Reale l’Emiro Feisal, in nome e per conto del Regno Arabo di Hedjaz, e il Dr. Chaim Weizmann, in nome e per conto dell’Organizzazione Sionista, memori dell’affinità razziale e degli antichi legami esistenti fra gli Arabi ed il Popolo Ebraico, comprendendo che il modo più sicuro di portare a compimento le loro aspirazioni nazionali passa attraverso una strettissima collaborazione allo sviluppo dello Stato Arabo e della Palestina, ed essendo desiderosi di confermare ulteriormente la buona intesa che esiste fra loro, si sono accordati sui seguenti Articoli:
ARTICOLO I
La più cordiale buona volontà e comprensione regoleranno tutte le relazioni e gli impegni fra lo Stato Arabo e la Palestina, e a questo fine agenti arabi ed ebrei debitamente accreditati saranno posti e mantenuti nei rispettivi territori.
ARTICOLO II
Immediatamente dopo il completamento delle delibere della Conferenza di Pace, i confini definiti fra lo Stato Arabo e la Palestina saranno determinati da un’apposita Commissione, gradita ad ambo le parti.
ARTICOLO III
Nello stabilire la Costituzione e l’Amministrazione della Palestina si adotteranno tutte le misure possibili per garantire l’applicazione della Dichiarazione del Governo Britannico del 2 novembre 1917.
ARTICOLO IV
Si prenderanno tutte le misure per incoraggiare e stimolare l’immigrazione su larga scala degli Ebrei in Palestina e per insediare il più presto possibile gli immigranti ebrei sul territorio, mediante insediamenti contigui e coltivazione intensiva della terra. Nel prendere tali misure i diritti dei contadini e dei proprietari di tenute arabi saranno salvaguardati, ed essi saranno assistiti nel portare avanti il loro sviluppo economico.
ARTICOLO V
Nessun regolamento né legge proibirà o interferirà in alcun modo con il libero esercizio della religione; il libero esercizio e godimento della professione di fede e del culto saranno permessi per sempre. Nessuna prova di appartenenza confessionale sarà mai richiesta per l’esercizio dei diritti civili o politici.
ARTICOLO VI
I Luoghi Santi musulmani saranno sotto il controllo dei Musulmani.
ARTICOLO VII
L’Organizzazione Sionista propone di inviare in Palestina una Commissione di esperti, incaricati di compiere uno studio dettagliato delle possibilità economiche del paese, e di riferire circa gli strumenti più adeguati al suo sviluppo. L’Organizzazione Sionista metterà la sopra citata Commissione a disposizione dello Stato Arabo allo scopo di compiere uno studio dettagliato delle possibilità dello Stato Arabo, e di riferire circa gli strumenti più adeguati al suo sviluppo. L’Organizzazione Sionista farà ogni sforzo per assistere lo Stato Arabo, fornendogli i mezzi per sviluppare le sue risorse naturali e le sue possibilità economiche.
ARTICOLO VIII
Le parti convengono di agire dinnanzi al Congresso di Pace in completo accordo ed armonia su tutte le materie qui contenute.
ARTICOLO IX
Ogni materia di disputa che possa sorgere fra le parti contraenti sarà portata davanti al Governo Britannico per un arbitrato
Firmato a Londra, Inghilterra, il 3 gennaio 1919.
Chaim Weizmann
Feisal Ibn al-Hussein
